Art. 6.

      1. L'articolo 2-nonies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2-nonies. - 1. Nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi ai beni sequestrati sta in giudizio l'amministratore giudiziario.
      2. L'amministratore giudiziario deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio.
      3. Gli atti dell'amministrazione giudiziaria sono coperti dal segreto d'ufficio. Con provvedimento motivato il giudice delegato, in caso di necessità, può secretare uno o più di tali atti sino alla fissazione dell'udienza camerale. Non possono essere utilizzati gli atti mantenuti segreti oltre tale data.
      4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario, entro il termine di dieci giorni dal deposito, è ammesso reclamo del pubblico ministero, del proposto e di ogni altro interessato al giudice delegato, che decide con decreto motivato. Avverso il provvedimento del giudice delegato è ammesso reclamo al collegio, entro il termine di dieci giorni dal deposito. Del collegio che decide sul reclamo non fa parte il giudice delegato. Avverso il provvedimento del tribunale è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge in caso di lesione di diritto soggettivo, entro il termine di dieci giorni dal deposito».